di Mario Maviglia
Breve prologo: è alquanto commovente che i nipoti e pronipoti (politicamente parlando) di coloro che nel 1938 promulgarono le leggi razziali (Regio decreto-Legge 17 novembre 1938-XVII, N.1728 – Provvedimenti per la difesa della razza italiana) siano quelli che oggi in maniera più “urlata” si pongono a difesa degli ebrei e contro l’antisemitismo. Tutto ciò può essere interpretato come una forma di evoluzione e maturità politica e civica, se non nasconde finalità di mera strumentalizzazione politica.
Il senatore Maurizio Gasparri, una lunga militanza nella destra italiana, ha presentato un disegno di legge (n. 1627 del 6/08/2025) denominato Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo, il cui testo si presta ad alcune considerazioni anche per il ruolo che viene assegnato alla scuola in tale contesto.
Ricordiamo che in Italia la materia è stata regolamentata con il DL 26/04/1993, n. 122 convertito con modificazioni dalla L. 25/06/1993, 205 (Legge Mancino) che reprime ogni forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
Il DdL Gasparri si occupa più nello specifico di contrasto all’antisemitismo, adottando al riguardo (art. 1) la definizione che di antisemitismo ne ha dato l’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance, un’organizzazione intergovernativa fondata nel 1998 che riunisce governi ed esperti per promuovere l’educazione, la ricerca e la memoria dell’Olocausto).
Secondo tale definizione per antisemitismo si intende “una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto” (definizione adottata a Bucarest il 26 maggio 2016).
Il DdL prevede inoltre (art. 2) corsi di formazione iniziale e progetti di formazione continua destinati ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai docenti e ricercatori universitari. I corsi e i progetti sono specificamente dedicati allo studio della cultura ebraica e israeliana e all’analisi di casi di antisemitismo.
Il Ministro dell’istruzione e del merito istituisce inoltre, presso le scuole di ogni ordine e grado, corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, al fine di favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, e di contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l’antisionismo. Quest’ultima annotazione merita un approfondimento. Probabilmente il senatore Gasparri ignora – o finge di ignorare – che il sionismo è un movimento politico che, fin dalla sua nascita (1897) si è contraddistinto via via come un movimento essenzialmente colonialista, rifiutato da settori dello stesso ebraismo, come alcuni gruppi di ebrei ortodossi che contestano che i sionisti siano “veri” ebrei o che facciano gli interessi degli ebrei in quanto la loro politica espansionista e colonialista ha spazzato via la convivenza pacifica che per millenni in Palestina ha contraddistinto i rapporti tra ebrei e palestinesi.
D’altro canto, anche alcuni storici ebreo-israeliani hanno rimarcato la natura fondamentalmente colonialista del sionismo che mal si concilia con i valori dell’ebraismo[1].
Ma anche altri intellettuali ebrei non israeliani hanno espresso giudizi molto critici sul sionismo[2].
Stando a quanto stabilisce il DdL questi autori rischierebbero di essere incriminati per le loro affermazioni riguardanti il sionismo. Esprimere critiche o dissenso, anche acceso, nei confronti del sionismo, non ha nulla a che vedere con l’antisemitismo in quanto il sionismo rappresenta una aberrazione dello stesso ebraismo, o comunque una sua declinazione essenzialmente colonialista, come sostenuto da molti storici e intellettuali anche ebrei.
E d’altro canto, anche le contestazioni contro lo Stato di Israele non vanno intese come forme di antisemitismo, in quanto riguardano le scelte politiche del governo israeliano e non l’espressione dell’ebraismo. Il vero obiettivo del DdL sembra essere quello di evitare ogni forma di critica verso la politica colonialistica e genocidaria dello Stato di Israele e della sua classe dirigente facendo passare tutto ciò come antisemitismo. È come se un osservatore venisse accusato di essere anti-italiano per aver espresso critiche al governo italiano.
E infatti uno dei problemi che dovrà affrontare questo DdL, nel caso in cui completi l’iter parlamentare di approvazione, è quello di compatibilità costituzionale in riferimento soprattutto all’art. 21 (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…”).
Da sottolineare, peraltro, che i corsi previsti dall’art. 2 sono a costo zero, o meglio “nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”, come dire che le scuole vi devono provvedere in proprio. Questo conferma ancor più – se mai ce ne fosse bisogno – il carattere essenzialmente ideologico del DdL.
L’impianto sostanzialmente repressivo del testo emerge con forza nell’art. 3 in cui viene prevista l’emanazione di un regolamento su iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca, dell’interno e della giustizia, attraverso cui saranno definite le misure volte alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita nell’ambito scolastico e universitario. Nei confronti del personale scolastico che non provvede a segnalare gli atti antisemiti si applicano le sanzioni di cui all’articolo 492 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Ho cercato di immaginare cosa possa significare tale norma se dovesse essere approvato il DdL Gasparri. Poniamo che uno studente esprima un epiteto antisemita. Secondo il DdL l’insegnante dovrebbe denunciare il fatto (al dirigente scolastico?) per i provvedimenti di competenza, altrimenti rischia di subire a sua volta un procedimento disciplinare per aver omesso la denuncia. Se si tratta di un epiteto che riguarda il sionismo o i sionisti entrano in gioco le perplessità esposte sopra. In ogni caso, il compito dell’insegnante non è quello di reprimere (per quello ci sono già le forze di polizia), ma, prima di tutto. quello di problematizzare quanto dicono gli studenti in modo che anche le affermazioni “cattive” o sbagliate possano trovare uno spazio per essere decodificate, comprese e rese consapevoli agli stessi studenti nel loro significato più profondo. La cultura politica di destra del sen. Gasparri probabilmente non contempla questo processo “democratico” di analisi e approfondimento della comunicazione che avviene in uno spazio pubblico qual è la scuola o la classe. Agire in modo repressivo significa non dare la possibilità ai giovani di riconoscere gli errori (se di questo si tratta) e di lavorarci sopra per assumere consapevolezza del proprio agire e trovare modalità più evolute per operare e comunicare. L’intento repressivo, che sembra ispirare tutta la politica scolastica dell’attuale maggioranza, e che trova nel ministro Valditara un solerte interprete, e che trova in questo DdL un’ulteriore conferma, nella migliore delle ipotesi forma dei cittadini ubbidienti, ma non certo responsabili, attivi, liberi e consapevoli.
- I. Pappè, La pulizia etnica della Palestina, Fazi, Roma, 2008; 10 miti su Israele, TAMU, Napoli, 2022; S. Sand, L’invenzione del popolo ebraico, Mimesis, Milano, 2024 ↑
- N. Chomsky, I. Pappè, Ultima fermata Gaza, Ponte alle Grazie, Milano, 2010; A. Foa, Il suicidio di Israele, Editori Laterza, Bari-Roma, 2024; G. Lerner, Gaza. Odio e amore per Israele, Feltrinelli, Milano, 2024 ↑
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