I casi straordinari di necessità e urgenza della scuola

di Mario Maviglia

La prendo alla lontana: l’art. 77 Cost. prevede che “quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza [corsivo mio], il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.” Nel corso della XIX Legislatura (attuale Governo Meloni) al 13 luglio 2026 sono state approvate 340 leggi (di cui 117 di conversione di decreti-leggi). Sono stati inoltre emanati 133 decreti-legge (fonte: Camera dei Deputati). Usando molta fantasia, possiamo presumere che tutti i 133 decreti-legge emanati dal Governo alla data del 13 luglio u.s. rientravano sicuramente tra i casi straordinari di necessità e di urgenza di cui parla la Costituzione, anche se analizzando il recente decreto-legge 30/09/2026 n. 170 (ancora in fase di conversione da parte del Parlamento), riguardante una serie di interventi che interessano anche la scuola, sorge il forte dubbio che di urgente vi sia ben poco. Infatti l’art. 12 del decreto stabilisce che “è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto”.

Come è stato detto da rappresentanti dello stesso Governo questa norma mira a contrastare l’uso del burqa o del niqab che, com’è noto, sono indumenti che nascondono il volto. Per la verità, non vi era alcuna urgenza di legiferare su questa materia attraverso un decreto-legge in quanto esiste già una legge che regolamenta questo comportamento. Infatti, la cosiddetta Legge Reale (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) n. 152 del 22/05/1975 all’art. 5 vieta espressamente “l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.” Non si comprende quindi il motivo per cui il Governo non abbia tenuto conto di questa legge, che difatti non viene nemmeno citata nel preambolo del decreto. Per ignoranza? Se questo fosse vero, sarebbe molto grave perché è inconcepibile che il Governo nel momento in cui opera in funzione legislativa (come di fatto avviene nella decretazione d’urgenza attraverso lo strumento dei decreti-legge) non abbia cognizione delle norme già esistenti sulla materia oggetto dell’intervento legislativo.

Ma c’è un altro motivo che rende del tutto illogico e immotivato il ricorso all’urgenza di questa misura. C’è da chiedersi infatti quante studentesse o studenti frequentano le scuole italiane con il volto coperto dal burqa, niqab o casco o altro mezzo. Qualche unità? E questo giustifica l’inserimento di questa disposizione in un decreto-legge? A meno che i nostri ministri (e in particolare Valditara) non abbiano in mano dati statistici su questo fenomeno estremamente preoccupanti o comunque tali da giustificare la misura all’interno di un decreto-legge. In ogni caso tali dati non sono mai stati pubblicati. Forse perché non esistono. Si può anche pensare che i sigg. ministri abbiano riscontrato questa alta frequenza di volti coperti a scuola nel corso delle loro continue visite alle istituzioni scolastiche. Però è strano che Valditara non ne abbia fatto menzione nelle sue quotidiane dichiarazioni dedicate all’intero scibile umano. O forse ha ragione Crozza quando sottolinea, ironicamente, che fare un decreto sul burqa “è come fare un decreto per vietare di entrare alle poste vestiti da Zorro” o, se preferite, fare un decreto per vietare la vendita della pizza farcita di marron glacé.

Analoghe considerazioni possono essere fatte anche in riferimento ad un altro aspetto disciplinato dal decreto-legge: il tetto del 30% di alunni stranieri iscritti alle classi iniziali. Pure in questo caso l’urgenza non appare giustificata in quanto il testo del decreto pubblicato in G.U. appare molto diverso dalle versioni informali che erano girate prima della sua emanazione. Infatti nel testo ufficiale si dice che nella scuola primaria le classi iniziali debbono essere costituite secondo criteri di equa distribuzione degli alunni stranieri e senza superare il 30% del totale di ciascuna classe prendendo a riferimento “il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia”. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado il riferimento del 30% è costituito dal “numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione.”

Insomma, la montagna ha partorito il classico topolino. Infatti, volendo fare i conti della serva, per superare il tetto previsto, una classe prima di scuola primaria formata da 26 bambini deve contare almeno 8 alunni stranieri che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia. E nella scuola secondaria di primo e secondo grado, considerando una classe prima di 27 alunni, per superare il tetto del 30% almeno 8 studenti stranieri devono essere stati bocciati per tre anni scolastici. Si tratta di situazioni probabili, ma del tutto rare (raro come non leggere qualche dichiarazione del ministro Valdidara in un giorno qualsiasi della settimana). Eppure, per queste rarità (riferite al tetto del 30%, non a Valditara…) si adotta la decretazione d’urgenza. Ma nella remota ipotesi che dovesse essere superato il tetto previsto, si tratta di capire come verranno risolti i problemi organizzativi, considerato che la circolare della Gelmini (n. 2 dell’8 gennaio 2010) che aveva introdotto il tetto del 30% è rimasta di fatto inapplicata proprio per i problemi organizzativi che erano sorti e per non aver avviato e realizzato le opportune intese con gli enti locali per la fornitura dei servizi (in modo particolare i trasporti). Insomma, il tetto del 30%, per come è stato concepito nel decreto, sembra un messaggio (ideologico) lanciato dal Governo all’opinione pubblica e a certe formazioni politiche di destra per affermare che il problema è sotto controllo e che non si vogliono creare situazioni in cui gli studenti stranieri costituiscono la maggioranza. Ci si dimentica che molti degli studenti “stranieri” che oggi vivono in Italia sono definiti tali in quanto una legge varata dal centrodestra (la cosiddetta Legge Bossi-Fini del 30 luglio 2002, n. 189) ha fissato norme così ristrette per ottenere la cittadinanza italiana che un ragazzo/a nato/a in Italia deve attendere la maggiore età per essere considerato cittadino italiano, vivendo un lungo periodo di limbo.

Problemi diversi ma non meno contorti comporta un’altra misura contenuta nel decreto-legge, ossia l’obbligo per le istituzioni scolastiche di segnalare “tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolano l’integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull’osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilità educativa.” I genitori stranieri così “segnalati” devono frequentare un corso gratuito finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), erogato presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA). Il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

Da quel che è dato capire, alle istituzioni scolastiche viene richiesto di stabilire una correlazione tra le “persistenti barriere linguistiche” dei genitori stranieri e l’integrazione scolastica, lo sviluppo del percorso educativo e formativo e il comportamento dei loro figli nel contesto scolastico. Questo presuppone che i docenti abbiano una conoscenza non episodica dei modelli linguistici, comportamentali e di supporto che i genitori stranieri mettono in atto per sostenere i propri figli nel percorso scolastico. Non si comprende come facciano i docenti ad acquisire questi dati. Ma, dando per scontato che ciò avvenga e sia possibile, in che cosa consiste l’urgenza di questa misura? Il problema non poteva essere affrontato attraverso una decretazione ordinaria (ad esempio attraverso un disegno di legge di iniziativa governativa) che avrebbe consentito un tempo più disteso per approfondire la questione in modo maggiormente meditato e incisivo?

Inutile sottolineare che il frequente ricorso alla decretazione d’urgenza crea un certo squilibrio tra i poteri dello Stato. Infatti se il Governo si sostituisce al Parlamento nella funzione legislativa (anche se i decreti-leggi debbono comunque essere convertiti in legge dal Parlamento), con le frequenti forzature del ricorso al voto di fiducia, di fatto viene coartato il ruolo del Parlamento quale sede di confronto democratico. Insomma, emerge quella propensione autoritaria che ha finora contrassegnato l’azione di questo Governo e del Ministro Valditara. Non è fuori luogo affermare che si tende in questo modo a svuotare la democrazia e a andare verso una sorta di “democratura”, ossia un “regime politico improntato alle regole formali della democrazia, ma ispirato nei comportamenti a un autoritarismo sostanziale” (Treccani on line).

Infine, l’ossessione che spinge i governanti attuali a regolamentare, controllare, ridurre gli spazi d’azione degli stranieri (come emerge anche dagli esempi riportati sopra), può essere letta come una risposta ideologica (da destra) al movimento di estrema destra guidato da Vannacci per non perdere quote di elettorato xenofobo. La decretazione d’urgenza, in questo contesto, è funzionale a dare un’immagine di efficienza e di forza nell’affrontare certi problemi, anche se le disposizioni previste sono, come abbiamo visto, ideologiche e del tutto inidonee a risolvere i problemi.

 

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